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Sez. 6, Sentenza n. 32351 del 04/07/2024 Cc. (dep. 08/08/2024) Rv. 286856-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Misura patrimoniale ex art. 282-bis, comma 3, cod. proc. pen. - Modalità esecutive - Impugnabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286856-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In tema di ingiunzione di pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, imposta quale misura accessoria all'allontanamento dalla casa familiare, sono autonomamente impugnabili le disposizioni che attengono alle modalità esecutive dell'obbligo ove incidano, in modo apprezzabile e tendenzialmente permanente, sulla sua effettività, frustrandone la finalità

di assicurare un'adeguata protezione economica alle persone conviventi. (Fattispecie relativa ad appello cautelare avverso la statuizione che subordinava l'obbligo di pagamento alla condizione, meramente potestativa, della ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'indagato).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)