Sez. U - , Ordinanza n. 26391 del 19/11/2020 (Rv. 659549 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Provvedimento del prefetto di revoca della patente di guida – Controversia relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 99 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 120 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)