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Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni

Testo vigente

Art. 2

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149232425

Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6 Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti

1. I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'.

2. I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed e' loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto.

3. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della corte di appello a norma dell'articolo 9, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di mandati.

5. Quando e' necessario, sono nominati uno o piu' supplenti.20232425

Art. 6-bis Disposizioni in materia di incompatibilita' dei giudici onorari minorili

1. Non possono essere nominati giudice onorario esperto o consigliere onorario esperto coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunita' pubbliche o private ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorita' giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono.2021232425

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario esperto o a consigliere onorario esperto.20232425

Art. 7

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Art. 8 Istituti di osservazione

1. Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della autorita' giudiziaria.

2. Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalita' del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo piu' idonei per assicurarne il riadattamento sociale.

Parte II. Competenza penale.

Art. 9 Determinazione della competenza

1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che secondo le leggi vigenti sono di competenza dell'autorita' giudiziaria.

2. La disposizione non e' applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18, a meno che il procuratore generale presso la Corte d'appello, con suo provvedimento insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli anni 18 si proceda separatamente.91114

3. Tale facolta' puo' essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.15

Art. 10 Rimessione di procedimenti al pretore

1. Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per l'indole o per l'entita' del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficolta' del trasferimento del minore dal luogo ove si trova alla sede del tribunale, puo', con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il procedimento.

2. Tale facolta' puo' essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.8

Art. 11 Forme del procedimento; indagini sulla personalita' del minore

1. Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertarce precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale.

2. Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della Corte d'appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalita' di procedura, quando si tratta di determinare la personalita' del minore e le cause della sua irregolare condotta.

Art. 12 Difesa dei minorenni

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018.

3. Durante l'istruzione, quando sono terminati gli interrogatori, il pubblico ministero puo' autorizzare il difensore a conferire con l'imputato minorenne detenuto. Dopo la richiesta di citazione il difensore puo' conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.

Art. 13 Istruzione

1. Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria.

2. Quando occorre una perizia e' ordinata dal pubblico ministero ed eseguita secondo le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto applicabili.

3. Quando e' necessario uno dei provvedimenti indicati nell'art. 301 del codice di procedura penale, ovvero occorre disporre la sospensione del procedimento, il pubblico ministero richiede il tribunale per i minorenni che provvede in camera di consiglio.

4. Lo stesso tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia gli altri provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore, e giudica sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze pronunciate dal pretore nella istruzione.

Art. 14 Definizione dell'istruzione

1. Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere, anche per il motivo che possa applicarsi il perdono giudiziale, trasmette gli atti con le opportune richieste al tribunale per i minorenni, il quale delibera in camera di consiglio.

2. Il tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia sentenza di non doversi procedere; se crede necessari ulteriori atti, dispone che il pubblico ministero li compia; se crede doversi rinviare il minorenne a giudizio, ordina con decreto la citazione per il dibattimento.

Art. 15 Impugnazioni e altri provvedimenti

1. Alla sezione di Corte d'appello per i minorenni, in camera di consiglio, e' devoluto il giudizio sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni.

2. Alla stessa sezione di Corte d'appello sono devoluti i provvedimenti di competenza della sezione istruttoria nella ipotesi di dubbi sulla identita', dell'imputato, sorti nel giudizio di cassazione, nonche' in materia di estradizione, di riconoscimento delle sentenze penali straniere e di rogatorie.

Art. 16 Udienze del tribunale per i minori

1. Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono intervenirvi, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i difensori, i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore o il curatore dello stesso ed il rappresentante del locale Comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, nonche' i rappresentanti di comitati per l'assistenza e la protezione dei minori che il presidente riconosce di sicura serieta' ed afficienza.

2. Il presidente puo' disporre che l'imputato sia allontanato durante l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della causa.

Art. 17 Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni

1. Il decreto di citazione dei minori degli anni 18 e' notificato per conoscenza anche agli esercenti la patria potesta' o la tutela.

2. Quando il tribunale o la sezione di Corte d'appello dispone, a norma dell'art. 498 del codice di procedura penale, che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato, puo' condannare l'esercente la patria potesta' o la tutela, al quale fu notificato il decreto di citazione del minore, al pagamento di una somma da lire 100 a 2000 a favore della cassa delle ammende, se non e' dimostrato che egli non potette impedire la mancata comparizione del minore.

Art. 18 Perizia nel dibattimento

1. Quando occorra durante il dibattimento una perizia od occorrano chiarimenti su di una perizia gia' eseguita nella istruzione, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

2. Se non e' possibile esporre il parere immediatamente, il tribunale rinvia il dibattimento, e, se gli accertamenti da eseguire riguardano la persona del minorenne, dispone, ove occorre, che questi sia ricoverato in un riformatorio giudiziario, in un manicomio giudiziario o in un centro di osservazione: prescrive il termine entro il quale l'esame deve essere compiuto; e fissa la data in cui il dibattimento deve essere ripreso.

3. Le parti hanno facolta' di presentare un loro consulente tecnico senza che l'esercizio di questa facolta' possa comunque influire sul corso del dibattimento.

4. All'udienza di ripresa del dibattimento il perito e i consulenti tecnici presentano le loro conclusioni ed osservazioni per iscritto, e forniscono i chiarimenti richiesti dal tribunale.

Art. 19 Perdono giudiziale

1. Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio.

Art. 20 Sospensione condizionale della pena

1. La sospensione condizionale della pena puo' essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore ai tre anni, ovvero mia pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila.

Art. 21 Liberazione condizionale

1. La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18 puo' essere ordinata dal Ministro in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

2. Il Ministro puo' stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della liberta' vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l'internamento in un riformatorio giudiziario se e' tuttora minore degli anni 21 o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se e' maggiore di tale eta'.

3. Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti e' computato nella durata della pena.