Sez. 3 - , Ordinanza n. 19873 del 12/07/2023 (Rv. 668142 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO | Contenuto - Obbligazioni di "facere" e di "dare" del promittente verso il promissario - Mancata attivazione del promittente presso il terzo - Inadempimento del promittente dell’obbligazione di “facere” - Obbligo di risarcire il danno - Sussistenza - Onere della prova.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO
In caso di promessa del fatto del fatto o dell'obbligazione del terzo, il promittente che si renda colpevolmente inadempiente all'obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, è tenuto al risarcimento del danno cagionato al promissario, sempre che ne risulti provata l'esistenza.
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)