diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11944 del 18/11/1995 (Rv. 494695 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - IN GENERE | Pensione a carico della gestione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Diritto dei superstiti alla pensione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494695-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - IN GENERE

Il diritto dei superstiti indicati nell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 alla pensione indiretta o di riversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è subordinato alla duplice condizione che la morte dell'assicurato sia successiva all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n. 153 e che a tale data il coltivatore deceduto non fosse pensionato (quest'ultima condizione è stata rimossa dall'art. 12 della legge 2 agosto 1990 n. 233 a decorrere dal primo gennaio 1991) o, se pensionato, che la decorrenza della pensione fosse posteriore al primo gennaio 1970, non rilevando l'eventuale persistenza dell'iscrizione del medesimo alla suddetta gestione speciale dopo tale data.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)