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Sez. 3, Sentenza n. 3291 del 29/11/1973 (Rv. 367158 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - RELATIVA NORMATIVA - APPLICABILITA - DEDUCIBILITA DA PARTE DEL SOLO CONTUMACE.*
Stato
decisa il 1973-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367158-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - RELATIVA NORMATIVA - APPLICABILITA - DEDUCIBILITA DA PARTE DEL SOLO CONTUMACE.*

La norma dell'art 292 cod proc civ, al pari delle altre relative al procedimento contumaciale, e dettata nell'interesse esclusivo del contumace, e le ragioni di costui non possono essere fatte valere dalle altre parti - contro il disposto dell'art 81 cod proc civ (sostituzione processuale) - ne possono essere rilevate d'ufficio nei successivi gradi del processo. (V 3435/71, mass n 355021).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)