Sez. 2, Sentenza n. 2603 del 20/03/1999 (Rv. 524357 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI | Disciplina anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353 - Determinazione del valore - Criteri - Art. 8 novellato cod. proc. civ. - Competenza per materia del pretore.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI
L'azione di rilascio di un immobile detenuto senza titolo ove il convenuto non opponga il suo diritto dominicale concorrente o contrastante con quello dell'attore, ha natura personale, non reale, sicché, nella disciplina anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353 la determinazione della competenza deve avvenire in base al criterio del valore della causa determinato non ai sensi dell'art. 15 ma dell'art. 12 cod. proc. civ., in via analogica con riferimento al corrispettivo ricavabile dall'immobile quale canone di locazione annuale ed in condizioni di libero mercato. In base all'art. 8 novellato le cause di locazione di immobile urbani, compresa quella di rilascio dell'immobile locato, rientrano, invece, nella competenza per materia del Pretore.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)