Sez. 1, Sentenza n. 4004 del 03/12/1975 (Rv. 378295 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI PRELIEVO DELLA CEE (COMUNITA ECONOMICA EUROPEA) - DISCIPLINA NORMATIVA - NORME SUI DAZI DOGANALI - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - ALIQUOTA DI PRELIEVO - ALIQUOTA DELLA DATA DI ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE - INAPPLICABILITA - ALIQUOTA DEL GIORNO DELLA IMPORTAZIONE - APPLICABILITA - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI PRELIEVO DELLA CEE (COMUNITA ECONOMICA EUROPEA) - DISCIPLINA NORMATIVA - NORME SUI DAZI DOGANALI - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - ALIQUOTA DI PRELIEVO - ALIQUOTA DELLA DATA DI ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE - INAPPLICABILITA - ALIQUOTA DEL GIORNO DELLA IMPORTAZIONE - APPLICABILITA - LIMITI.*
I diritti di prelievo previsti dai regolamenti della comunita economica europea, in sostituzione dei dazi doganali di importazione ed esportazione, configurano una categoria di diritti di confine nuova e distinta rispetto a quella dei dazi doganali e, quindi, sono disciplinati dalle Disposizioni dei regolamenti comunitari che li autorizzano, oltreche dalle norme statuali per l'applicazione ed il coordinamento dei regolamenti medesimi, ma non anche, salvo espresso richiamo, dalle norme sui dazi doganali. Da cio consegue che l'aliquota del prelievo sull'importazione e, come desumibile dai regolamenti comunitari nn 19 e 21 del 4 aprile 1962, sempre quella in vigore nel giorno dell'importazione, da intendersi come giorno del rilascio della merce nella libera disponibilita dell'importatore, e non quella della data di accettazione della dichiarazione doganale, come previsto dall'art 6 delle Disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali (approvata con DPR 26 giugno 1965 n 723) per il caso in cui l'importatore non abbia espressamente domandato di godere della eventualmente piu favorevole aliquota in vigore alla data del rilascio della merce; l'art 7 del DL 30 luglio 1962 n 955, in tema di regime dei diritti comunitari di prelievo, rinvia, infatti, alle Disposizioni della legge e del regolamento per i dazi doganali, ma non anche alle norme della tariffa doganale.*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 CORTE COST., DPR 21/12/1961 num. 1339 art. 6, Tratt. Internaz. 04/04/1962 num. 19, Tratt. Internaz. 04/04/1962 num. 21, Decreto Legge 30/07/1962 num. 955 art. 2, Decreto Legge 30/07/1962 num. 955 art. 7, Decreto Legge 30/07/1962 num. 955 art. 12, DPR 26/06/1965 num. 723 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)