Sez. 1, Sentenza n. 2372 del 25/02/1993 (Rv. 481118 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Clausole - Prevalenza delle clausole aggiunte ai moduli o formulari | Presupposto - Sussistenza di contrasto fra clausola aggiunta e quella predisposta a stampa - Interpretazione delle clausole aggiunte - Criteri - Fattispecie.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Clausole - Prevalenza delle clausole aggiunte ai moduli o formulari
Con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nell'ipotesi, polizza di assicurazione), la disposizione dell'art. 1342, primo comma, cod. civ. si applica esclusivamente ove sussista un contrasto tra le clausole aggiunte e quelle predisposte a stampa, per sancire la prevalenza delle prime, le quali, a tal fine, vanno interpretate in relazione al testo integrale del contratto, secondo i generali criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. (In forza di tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, secondo cui l'aggiunta dattiloscritta di un dato rischio, individuando una delle garanzie accessorie deducibili in contratto, non era incompatibile con la dizione a stampa, che contemplava l'esigenza d'indicare dette garanzie, rappresentando, anzi, la specificazione della dizione medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)