Riordinamento degli usi civici nel Regno
Testo in vigore al
Capo I. Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le disposizioni legislative emanate in materia di usi civici e demani comunali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno ad interim per gli affari esteri, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, universita' ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.
Art. 2
1. Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale, e' ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purche' l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800.2
Art. 3
1. Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente e' tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27.
2. Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.
3. Per la generalita' degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal podesta' o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potra' chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione.
4. Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curera' la trasmissione al commissario.
Art. 4
1. Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:
1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;
2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.
2. Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.
3. Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e famigliare.
4. Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura.
Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finche' non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.
Art. 5
1. Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti e' stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sara' determinata nel modo seguente:
2. Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrispondera' al minimo di un ottavo del fondo, che potra', secondo la varieta' dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla meta'.
3. Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potra' da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo.
4. Questo compenso comprendera' anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo.
5. Allorche' si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entita', il compenso potra' essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.
6. Sulle porzioni di terreno cosi' assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.
Art. 6
1. La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovra' essere determinata non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore.
2. A tal fine il commissario potra' ordinare apposita perizia. E in tal caso sara' in facolta' delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovra' compiere entro il termine che avra' stabilito il commissario; dopo di che questi emanera' il suo finale provvedimento.
Art. 7
1. Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unita' agrarie.
2. Restano ferme nelle Provincie ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvedera' con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione.
Art. 8
1. Le comunioni generali per servitu' reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.
2. Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitu', fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprieta', corrispondente in valore all'entita' ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.
3. Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunita' partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.
4. In considerazione dei bisogni della economia locale potranno essere conservate le promiscuita' esistenti, nel qual caso ne sara' fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale, che provvedera'.
Art. 9
1. Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:
a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b) che la zona occupata non interrompa la continuita' dei terreni;
c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.
2. Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.
3. Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.
Art. 10
1. Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporra' sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualita' di interessi: tale aumento non sara' imposto, se l'occupante abbia gia' corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.
2. Il detto canone potra' essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.
3. Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.
Capo II. Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione.
Art. 11
1. I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonche' gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, universita', ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:
a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.
Art. 12
1. Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.
3. I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformita' del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile.