Sez. 1, Sentenza n. 5536 del 05/10/2000 Cc. (dep. 19/12/2000) Rv. 217619 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI ALTRE COSE | Commercio di sostanze alimentari nocive - Differenze - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI ALTRE COSE
Tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 440 cod. pen. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all'art. 444 stesso codice (commercio di sostanze alimentari nocive) la differenza sostanziale non risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione, dato che il concetto di "sostanze destinate all'alimentazione" e quello di "sostanze alimentari", prese in esame in dette disposizioni sono del tutto equivalenti, bensì nell'attività posta in essere dal soggetto agente, nel senso che l'elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall'opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo. (Fattispecie concernente somministrazione di sostanze nocive a bovini, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che gli animali vivi, pur non potendo considerarsi, sotto un profilo strettamente fisiologico, "sostanze alimentari", tali devono considerarsi sotto quello funzionale, data la loro destinazione all'alimentazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 440, Cod. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)