Sez. U, Sentenza n. 1912 del 27/06/1974 (Rv. 370133 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - NOZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - NOZIONE.*
L'interesse legittimo, al quale il nostro diritto appresta tutela giurisdizionale contro i provvedimenti della pubblica amministrazione, consiste in una posizione del soggetto collegata con l'interesse pubblico in vista del quale e dato all'amministrazione il potere di provvedere. Il criterio di collegamento e costituito da speciali status, qualita, situazioni del soggetto, che assumono Rilevanza nel settore operativo (materia) in cui si spiega il potere o, piu specificamente, nel rapporto in cui si inserisce o cui da luogo l'Esercizio del potere secondo le norme relative al potere stesso. Sono appunto tali status, qualita, situazioni, rilevanti per individuare i portatori degli interessi dei quali (oltre che, ovviamente, di quello pubblico che si tratta di soddisfare) deve tener conto l'autorita che deve provvedere. (Conf 1912'74, mass n 369802; 1605'74, mass n 369780).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 119 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)