Sez. 6, Sentenza n. 2415 del 20/12/1971 Ud. (dep. 17/04/1972) Rv. 120765 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - FALSA INCOLPAZIONE PER REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA - INSUSSISTENZA DELLA CALUNNIA - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - FALSA INCOLPAZIONE PER REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA - INSUSSISTENZA DELLA CALUNNIA - CONDIZIONI.*
Quando nella falsa incolpazione-considerata nella sua formulazione obiettiva-vengono prospettate circostanze o indicati specifici elementi che reclamano la necessita della querela perche si concreti la possibilita dell'inizio di un procedimento penale contro l'incolpato(ad esempio, il fine di esercitare un proprio diritto, o la tutela di un credito non soddisfatto, in relazione a un fatto di impossessamento che in difetto di tale elemento integrerebbe il delitto di furto), se la querela non e presentata il fatto non costituisce reato di calunnia, e le eventuali indagini della polizia giudiziaria o degli organi giudiziari non saranno valide a costituire il presupposto mancante. Se invece nella denunzia vengono affermate circostanze tali da escludere la necessita della querela(ad esempio, lesioni personali aggravate perche commesse con arma), ovvero viene omessa l'indicazione degli elementi da cui tale necessita deriverebbe, la falsa incolpazione deve ritenersi punibile come reato di calunnia, anche se successive indagini portino a modificare la configurazione del fatto oggetto della falsa incolpazione come punibile a querela.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)