Sez. U, Sentenza n. 22883 del 04/11/2011 (Rv. 619026 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale con trasporto di merci - Convenzione di Vienna - Luogo della consegna - Individuazione - Consegna al primo vettore - Rilevanza - Patto di deroga - Ammissibilità - Rilevanza - Condizioni - Mera pattuizione della clausola C&F - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, in tema di vendita internazionale implicante trasporto di merci, per luogo della consegna deve intendersi - in conformità al disposto dell'art. 31, primo comma, lettera a), della Convenzione di Vienna 11 aprile 1980, ratificata con la legge 11 dicembre 1985, n. 765 - quello nel quale i beni sono trasmessi al primo vettore, indipendentemente dall'indicazione del luogo di destinazione finale della merce, salva soltanto la deroga ad opera di una diversa clausola contrattuale stipulata dalle parti che valga ad individuare altrimenti il luogo della consegna; resta, peraltro, a tal fine, irrilevante l'eventuale pattuizione della clausola "C&F", secondo cui i costi di noleggio della nave e gli altri oneri di trasporto sono a carico della parte venditrice, poiché tale clausola non implica lo spostamento convenzionale del luogo di consegna.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 31 com. 1 lett. A, Legge 11/12/1985 num. 765, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)