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Sez. L, Sentenza n. 10621 del 28/10/1997 (Rv. 509329 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Lavoratori marittimi - Disposizioni speciali sull'infortunio "in itinere" ex art. 6 t.u. n.1124 del 1965 - Incidenza - Inapplicabilità dei principi generali sull'infortunio "in itinere" - Esclusione - Personale arruolato su pescherecci - Consuetudine del pernottamento a casa - Infortunio nel relativo tragitto - Indennizzabilità - Autorizzazione del comandante allo sbarco - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509329-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Le disposizioni specifiche dell'art. 6 del testo unico sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124 del 1965) sull'indennizzabilità degli infortuni "in itinere" dei marittimi, che si verifichino durante i viaggi compiuti dai medesimi per imbarcarsi o per rimpatriare, hanno giustificazione nel fatto che esse si riferiscono ad ipotesi antecedenti all'inizio del lavoro e seguenti alla sua cessazione e non comportano l'inapplicabilità al personale marittimo dei principi sull'infortunio "in itinere" elaborati in via generale sulla base delle norme di cui agli artt. 2 e 4 del t.u., i quali, in particolare, possono giustificare l'indennizzabilità degli infortuni verificatisi nel corso degli spostamenti tra posto di imbarco di un motopeschereccio e abitazioni dei marittimi sul medesimo arruolati, quando questi ultimi, per consuetudine - in relazione anche alla scarsa abitabilità del natante - e con il permesso del comandante (la cui autorizzazione allo sbarco a norma dell'art. 188 cod. nav. non deve necessariamente essere integrato da un atto formale) si rechino a casa per pernottare salvo ad imbarcarsi di nuovo quando il battello salpi per la pesca. (La presenza degli altri requisiti dell'infortunio "in itinere" indennizzabile non ha formato oggetto di esame in cassazione, stante l'inammissibilità, per la loro genericità, delle doglianze al riguardo formulate dall'Istituto assicuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 188, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 6, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)