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Disciplina dell'imposta di registro

Testo in vigore al

Art. 11 Richiesta di registrazione degli atti scritti

1. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui al n. 2) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati al n. 3) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dello atto.

2. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal precedente comma deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali, il richiedente puo' presentare anche piu' di due e chiedere che su tutti venga apposta la notazione di cui al quarto comma dell'art. 16.

4. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento avanti il pretore.

5. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.

6. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.

7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati.

Art. 12 Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa' ed enti esteri

1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta sui modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalita' ed il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

2. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente.

3. Ai fini del presente decreto la denuncia assume qualita' di atto.

Art. 13 Termini per la richiesta di registrazione

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formati in Italia, entro sessanta giorni se formati all'estero.

2. Per gli inventari, le ricognizioni e le descrizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dell'inizio della loro esecuzione.

3. Per i provvedimenti e gli atti di cui al n. 3) dell'art. 10, diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiederne la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato.

4. Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione della sede amministrativa, legale o secondaria ovvero dal trasferimento della sede amministrativa o legale nel territorio dello Stato.

Art. 14 Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione

1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorita' giudiziaria ordinaria o per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui allo articolo precedente decorre dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia a norma del comma successivo del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto e' divenuto altrimenti eseguibile.

2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autentica, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma precedente.

Art. 15 Registrazione d'ufficio

1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati nell'art. 10 la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:

  1. 1) per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate conservati presso il pubblico ufficiale che li ha formati o le ha autenticate; qualora non si rinvenga un atto pubblico o una scrittura privata iscritti nel repertorio, la registrazione e' eseguita sulla base degli elementi da questo desumibili;

  2. 2) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso;

  3. 3) per i contratti verbali di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando il contratto o l'operazione, in difetto di prova diretta, risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti;

  4. 4) per i contratti verbali di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso, la stessa attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi precise e concordanti.

2. Nelle ipotesi previste dai numeri 3) e 4) del comma precedente e' ammessa la prova contraria ad esclusione di quella testimoniale.

Art. 16 Esecuzione della registrazione

1. La registrazione e' eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui e' stata richiesta.

2. L'ufficio puo' differire la liquidazione dell'imposta per non piu' di tre giorni; il differimento non e' consentito qualora ritardi o impedisca l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.

3. La registrazione consiste nell'annotazione degli atti o delle denuncie in appositi registri, con l'indicazione del numero progressivo annuale e della data della registrazione, del nome del richiedente, della data e della natura dell'atto, delle relative parti, dei valori o dei corrispettivi su cui l'imposta deve essere liquidata e del totale, in tutte lettere, delle somme riscosse. Per le scritture private e le denuncie devono essere inoltre indicati il contenuto essenziale delle disposizioni, il numero delle pagine scritte di cui si compone l'originale e il numero delle postille.

4. L'ufficio, in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data e il numero della registrazione, la persona nel cui interesse e' stata richiesta ed il foglio e' il numero del registro, trascrive la liquidazione dell'imposta ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito.

5. L'annotazione deve essere apposta anche sugli atti eventualmente allegati, specificando la somma riscossa per la loro registrazione.

6. Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 26 deve esserne fatta espressa menzione.

7. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme.

Art. 17 Effetti della registrazione

1. La registrazione attesta l'esistenza degli atti, attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile e ne assicura la conservazione. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denuncie di contratti verbali che vengono distrutte.

2. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denuncie e degli atti formati all'estero dei quali sia ancora in possesso, nonche' delle note di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente.

Art. 18 Denuncia di eventi successivi alla registrazione

1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di un evento che a norma degli articoli 23, 26, 33 e 34 dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata chiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

2. Il termine di cui al precedente comma e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

3. Per gli aumenti di capitale di cui all'ultimo comma dell'art. 26 e per le emissioni di obbligazioni o di altri titoli di credito in serie la denuncia deve essere presentata, anziche' nel termine stabilito dal primo comma, entro sei mesi dalla data della relativa deliberazione, limitatamente alle quantita' sottoscritte o collocate in tale periodo, o di bimestre in bimestre per quelle intervenute successivamente.

Titolo terzo. Applicazione dell'imposta

Art. 19 Interpretazione degli atti

1. Le imposte sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Art. 20 Atti che contengono piu' disposizioni

1. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.

3. Le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono non sono soggette ad imposta.

Art. 21 Enunciazione di atti non registrati

1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 67.

2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto enunciato.

3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 35, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

Art. 22 Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse eredita' e comunioni indivise

1. Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti prezzi distinti.

2. La disposizione del comma precedente non si applica per i crediti, nonche' per i beni mobili, e le rendite facenti parte di un'eredita' indivisa, o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione della cessione dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

4. Nelle cessioni di azienda comprensiva di beni immobili, ai fini della applicazione delle diverse aliquote le passivita' si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.

Art. 23 Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.

2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

Art. 24 Atti a titolo oneroso e gratuito

1. Un atto in parte gratuito e in parte oneroso e' soggetto all'imposta prevista dal presente decreto per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle successioni o donazioni per la parte a titolo gratuito.

Art. 25 Presunzione di liberalita'

1. I trasferimenti immobiliari posti in essere fra parenti in linea retta si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria, se la relativa imposta risulti inferiore a quella dovuta in caso di trasferimento a titolo gratuito.

2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista un rapporto di parentela in linea retta. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito; tuttavia la prova della inesistenza di un rapporto di parentela in linea retta puo' essere data entro un anno dalla stipulazione dell'atto ed autorizza il rimborso della maggiore imposta pagata.

3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.

Art. 26 Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione

1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento della imposta in misura fissa.

2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione.

3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta' e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore.

4. Gli atti soggetti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta' del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta fissa.

5. La disposizione del primo comma si applica per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione e per gli altri atti indicati nell'art. 14, la cui registrazione venga richiesta prima della scadenza del termine ivi stabilito.

6. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga la approvazione o l'omologazione, o quando l'atto diviene eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa.

7. Gli atti di cui al precedente comma quando siano presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14 sono soggetti alla sola imposta fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione e l'atto diviene eseguibile per il decorso dello intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta dovuta secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.

8. Gli aumenti di capitale attuati mediante emissione di nuove azioni a pagamento e le emissioni di obbligazioni e di altri titoli di credito in serie si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione e del collocamento.

Art. 27 Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero se e' posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il contratto.

2. In ogni altro caso l'imposta e' dovuta in misura fissa se la risoluzione e' gratuita e in misura proporzionale quando e' pattuito un corrispettivo. Agli effetti della determinazione dell'imposta proporzionale il corrispettivo della risoluzione e gli effetti da questa derivanti si considerano disposizioni necessariamente connesse.

3. Il disposto del comma precedente si applica alle transazioni.

Art. 28 Ratifica, convalida o conferma

1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta in misura fissa, salvo il disposto dell'art. 21.

2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, la imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.

3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per l'assunzione dell'obbligazione o di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.

4. Il disposto del comma precedente si applica per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprieta'.

Art. 29 Cessione del contratto

1. La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto.

2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

Art. 30 Dichiarazione di nomina

1. La dichiarazione di nomina della persona per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla legge o da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione, entro tre giorni dalla data dell'atto cui si riferisce. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di un collicitante, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 31 Mandato irrevocabile e atto di surrogazione

1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale e' stato conferito.

2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e' soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.