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Sez. 4, Sentenza n. 18288 del 02/02/2023 Cc. (dep. 03/05/2023) Rv. 284770 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Domanda respinta - Successivo ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 6 della Convenzione - Accoglimento del ricorso - Riproponibilità della domanda di riparazione - Giudicato nazionale - Ostatività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284770-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., l'accoglimento del ricorso da parte della Corte EDU, per violazione, ex art. 6 della Convenzione, del diritto alla trattazione in pubblica udienza dell'istanza di riparazione, consente all'interessato di riproporre la domanda ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., non essendo, a tal fine, ostativo il giudicato intervenuto sulla decisione di rigetto dell'originaria istanza, stante la necessità di dare attuazione, in tal modo, alla pronuncia del giudice europeo, pur in assenza di uno specifico strumento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo da parte della Corte EDU è equiparabile all'accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 37 della CEDU).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 37, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)