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Sez. L, Sentenza n. 1751 del 06/05/1977 (Rv. 385469 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITA DI BUONUSCITA SPETTANTE AL PERSONALE NON AVENTE DIRITTO A PENSIONE - NATURA PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SUCCESSIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 26 E 27 DEL RD N 148 ALLEGATO A DEL 1931 E DEGLI ARTT 15 E 16 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON RD N 1538 DEL 1920 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1977-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385469-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITA DI BUONUSCITA SPETTANTE AL PERSONALE NON AVENTE DIRITTO A PENSIONE - NATURA PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SUCCESSIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 26 E 27 DEL RD N 148 ALLEGATO A DEL 1931 E DEGLI ARTT 15 E 16 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON RD N 1538 DEL 1920 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'indennita di buonuscita del personale autoferrotranviario non avente diritto a pensione ha natura essenzialmente previdenziale e, pertanto, non costituisce retribuzione differita, suscettibile di trasmissione ereditaria per effetto dell'acquisizione del relativo diritto di credito nel patrimonio del lavoratore. Deve pertanto escludersi qualsiasi questione di illegittimita degli artt 26 e 27 del RD 8 gennaio 1931, n 148, allegato a, e degli artt 15 e 16 del regolamento di cui al RD 30 settembre 1920, n 1538, per contrasto con l'art 42, quarto comma, cost, che riconosce la successione legittima e testamentaria rimettendone alla legge ordinaria la Determinazione dei relativi limiti, poiche le norme denunciate, le quali attribuiscono l'indennita in questione alla sola vedova o ai figli minorenni iure proprio, costituiscono, appunto, un limite legislativo pienamente compatibile con la norma costituzionale di raffronto. (V 28 maggio 1975, n 124, Corte cost; (V 320/76, mass n 378999).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42 com. 4, Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)