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Sez. 1, Sentenza n. 5753 del 20/05/1993 (Rv. 482448 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Regione Sicilia - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stima della indennità di espropriazione - Omessa indicazione dei proprietari e delle aree - Conseguenze - Pubblicazione - Nullità - Configurabilità - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Esclusione - Avvisi contenenti la comunicazione della indennità definitiva - Successiva notifica ai proprietari - Nullità - Sanatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482448-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della ragione Sicilia (o nel FAL per le altre province) della stima dell'indennità di espropriazione, effettuata dall'apposita commissione provinciale presso l'UTE, costituendo l'atto finale di un pregresso procedimento amministrativo incidente sulla determinazione dei beni espropriati e dei corrispettivi indennitari relativi ad essi, deve contenere - ai fini dell'impugnazione e della decorrenza del relativo termine - quanto meno l'indicazione dei proprietari e delle aree, necessaria per l'individuazione dei soggetti interessati. In mancanza essa è affetta da nullità per inesistenza dell'oggetto, nullità che non può essere sanata dalla notifica personale ai proprietari degli avvisi contenenti la comunicazione dell'indennità definitiva, ché altrimenti l'espropriante sarebbe inammissibile esonerato dal compiere il suddetto atto finale del procedimento espropriativo secondo il modello ordinamentale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)