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Sez. U, Sentenza n. 16161 del 15/11/2002 (Rv. 558547 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Condizioni.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558547-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, solo per effetto del passaggio in giudicato di una statuizione in proposito contenute in una sentenza di merito, restando quindi esclusa la equiparabilità a tale sentenza della decisione che, senza contenere alcun accertamento sui punti di fatto o di diritto comportanti un sia pure implicito riconoscimento della giurisdizione del giudice adito, abbia semplicemente statuito sulla improcedibilità della domanda in ragione della nullità del ricorso introduttivo della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)