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Sez. 5 - , Ordinanza n. 546 del 11/01/2023 (Rv. 666892 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Associazioni non riconosciute - Perdita della natura decommercializzata dell’attività - Attività commerciale svolta in comune da più associati - Conseguenze - Equiparazione alla società di fatto.
Stato
decisa il 2023-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666892-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In tema di enti collettivi non societari costituiti nella forma dell'associazione non riconosciuta, la perdita della natura decommercializzata dell'attività esercitata e la conseguente qualificazione commerciale della stessa comportano che l'ente collettivo va qualificato alla stregua di una società di fatto se la predetta attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica, come ai soci, il regime di "trasparenza".

Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 3 lett. B CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)