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Sez. 1, Sentenza n. 3723 del 06/11/1975 (Rv. 377942 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - OGGETTO DEL CONTENZIOSO ELETTORALE - STATO PERSONALE DI ELEGGIBILITA - DELIBERAZIONE DI CONVALIDA DELL'ELEZIONE - NATURA - OGGETTO DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTO PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE - NATURA - IMPUGNAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - AZIONE POPOLARE DI TIPO CORRETTIVO - CONFIGURABILITA - INTERESSE CONCRETO E PARTICOLARE DELL'ATTORE POPOLARE - IRRILEVANZA - VOTO FAVOREVOLE ALLA CONVALIDA ESPRESSO DA UN CONSIGLIERE ESERCITANTE L'AZIONE POPOLARE - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377942-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - OGGETTO DEL CONTENZIOSO ELETTORALE - STATO PERSONALE DI ELEGGIBILITA - DELIBERAZIONE DI CONVALIDA DELL'ELEZIONE - NATURA - OGGETTO DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTO PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE - NATURA - IMPUGNAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - AZIONE POPOLARE DI TIPO CORRETTIVO - CONFIGURABILITA - INTERESSE CONCRETO E PARTICOLARE DELL'ATTORE POPOLARE - IRRILEVANZA - VOTO FAVOREVOLE ALLA CONVALIDA ESPRESSO DA UN CONSIGLIERE ESERCITANTE L'AZIONE POPOLARE - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Oggetto esclusivo del contenzioso elettorale e l'accertamento di una situazione giuridica soggettiva direttamente tutelata dallo ordinamento, quale e quella relativa allo stato personale di eleggibilita. Se e vero che il relativo processo si ricollega alla deliberazione di convalida dell'elezione, peraltro e anche vero che tale provvedimento viene in considerazione non gia quale oggetto del controllo giurisdizionale, (non esercitando il giudice ordinario, nel contenzioso elettorale, una giurisdizione di annullamento), bensi quale presupposto per l'eventuale insorgenza, a seguito dello Esercizio dell'Azione da parte dell'interessato o di un elettore, di una controversia sullo status di eleggibilita, e quindi, quale presupposto processuale, operando nel processo ed esaurendo in esso i suoi effetti. D'altra parte, l'impugnativa delle deliberazioni consiliari in materia di eleggibilita - che, a sensi dell'art 1 della legge 23 dicembre 1966, n 1147, puo essere proposta da un cittadino elettore o da qualunque altro interessato - configura non gia una impugnazione di un provvedimento amministrativo, qual'e quello di convalida dell'elezione, adottato dal consiglio comunale o provinciale, ma un'Azione popolare di tipo correttivo, la quale e accordata dall'ordinamento in funzione di un interesse pubblico alla regolare composizione ed al retto funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali, e trova la propria ragion d'essere nell'opportunita di utilizzare l'iniziativa di qualsiasi cittadino elettore, diretta ad eliminare eventuali illegittimita verificatesi in materia di elettorato amministrativo. Avuto riguardo a tale natura dell'Azione, l'interesse concreto e particolare che muove l'attore popolare non e preso in considerazione dall'ordinamento, essendo sufficiente la qualifica di cittadino elettore del comune ad attribuirgli la legittimazione attiva a chiedere la dichiarazione di ineleggibilita di un consigliere comunale, la cui elezione sia stata convalidata dal consiglio. Ne consegue che l'Azione popolare puo essere esercitata anche da un consigliere comunale che abbia partecipato alla seduta del consiglio in cui e stata convalidata l'elezione del consigliere di cui sia contestata l'eleggibilita, votando in favore della convalida, senza che in un voto siffatto possa mai ravvisarsi una acquiescenza.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)