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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 9 luglio 1987, cause riunite 281/85, 283/85, 284/85, 285/85 e 287/85

Decisione
decisa il 1987-07-09
ECLI
ECLI:EU:C:1987:351

Epigrafe

Sentenza della Corte 9 luglio 1987 Nelle cause riunite 281, 283, 284, 285 e 287/85 Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. Martin Seidel, Ministerialrat, e Alfred Dittrich, Oberregierungsrat presso il Ministero federale dell'economia, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, ricorrente, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg. A. Bos, Juridisch Adviseur, e Gustaav M. Borchardt, assistente del Juridisch Adviseur presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, interveniente, Repubblica francese, rappresentata dal sig. Gilbert Guillaume, direttore dell'ufficio affari giuridici presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. Bernard Botte, addetto all'amministrazione centrale presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente supplente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, ricorrente, sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, interveniente, Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. B. J. Keur, assistente del Juridisch Adviseur presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, ricorrente, Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Laurids Mikaelsen, consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, ricorrente, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. Brian E. McHenry, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata nella causa 281/85 dal sig. Götz zur Hausen, consigliere giuridico, nella causa 283/85 dai sigg. Armando Toledano-Laredo, consigliere giuridico, e Enrico Traversa, membro del suo ufficio legale, nella causa 284/85 dal sig. Auke Haagsma, membro del suo ufficio legale, nella causa 285/85 dal sig. Götz zur Hausen, consigliere giuridico, e dal sig. M. Jens Christoffersen, membro del suo ufficio legale, nella causa 287/85 dal sig. Frank Benyon, membro del suo ufficio legale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, sostenuta dal Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Francesco Pasetti Bombardella, giureconsulto del Parlamento, assistito nella causa 281/85 dal sig. Johann Schoo, amministratore principale, nella causa 283/85 dal sig. Christian Pennera, amministratore principale, nella causa 284/85 dal sig. Jan de Wachter, amministratore, nella causa 285/85 dal sig. Peder Kyst, amministratore principale, nella causa 287/85 dal sig. Jannis Pantalis, amministratore, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la segreteria generale del Parlamento europeo, Centro europeo, Kirchberg, interveniente, cause aventi ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 1985, n. 85/381, « che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti degli Stati terzi », LA CORTE composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliét, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici, avvocato generale: F. G. Mancini cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale vista la relazione d'udienza, completata in esito alla trattazione orale del 4 dicembre 1986, nella quale il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ricorrente e interveniente, era rappresentato dal sig. B. McHenry e dal sig. I. Glick, barrister, la Commissione delle Comunità europee, convenuta, era rappresentata, nella causa 284/85, dal sig. Hendrik Van Lier, membro del suo ufficio legale, il Parlamento europeo, interveniente, era rappresentato, in tutte le cause, dal sig. Francesco Pasetti-Bombardella, assistito, nella causa 284/85, dal sig. Johann Schoo, vista la relazione d'udienza e in seguito alla procedura orale del 4 dicembre 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza del 31 marzo 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte, il 17 settembre 1985, dalla Repubblica federale di Germania, il 18 settembre 1985, dalla Repubblica francese, il 20 settembre 1985, dal regno dei Paesi Bassi, il 23 settembre 1985, dal regno di Danimarca, il 23 settembre 1985, dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, detti Stati hanno proposto, a norma dell'art. 173, 1o comma del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 1985, n. 381, che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti degli Stati terzi (GU L 217, pag. 25).
punto 2
Questa decisione istituisce un procedimento di notifica preventiva e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi. Nell'art. 1 la decisione obbliga gli Stati membri ad informare la Commissione e gli altri Stati membri circa i progetti di provvedimenti nazionali o di accordi relativi ai lavoratori cittadini di paesi terzi ed ai membri delle loro famiglie nei settori dell'ingresso, del soggiorno e dell'occupazione, anche clandestini, della realizzazione della parità di trattamento in fatto di condizioni di vita e di lavoro, di retribuzione e di altre spettanze economiche, in quello della promozione e dell'integrazione professionale, sociale e culturale e del ritorno volontario nel paese d'origine. Questo procedimento di notifica può essere seguito, a norma dell'art. 2, da un procedimento di concertazione tra gli Stati membri e la Commissione, organizzato dalla Commissione, e che può esser promosso da uno Stato membro o dalla Commissione. A norma dell'art. 3, questo procedimento mira in particolare a facilitare la mutua informazione e la definizione dei problemi d'interesse comune e, di conseguenza, l'adozione di una posizione comune da parte degli Stati membri, a garantire la conformità dei progetti, accordi e disposizioni alle politiche ed azioni comunitarie e ad esaminare l'opportunità dei provvedimenti da adottare, in particolare in vista della graduale armonizzazione delle normative nazionali sugli stranieri e dell'inclusione negli accordi bilaterali del maggior numero possibile di disposizioni comuni.
punto 3
Per una più ampia illustrazione degli antefatti del procedimento, delle domande e dei mezzi delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla ricevibilità dei ricorsi

punto 4
La Commissione ha sollevato la questione della ricevibilità del ricorso proposto dal regno dei Paesi Bassi, poiché alla scadenza del termine d'impugnazione l'originale dell'atto introduttivo non era stato depositato nella cancelleria della Corte, mentre a questa data era giunta soltanto una comunicazione via telex.
punto 5
Senza che sia necessario decidere se l'atto introduttivo trasmesso via telex possieda i requisiti di forma di cui all'art. 37, § 1, del regolamento di procedura e se questo tipo di trasmissione sia compatibile con il sistema di termini in ragione della distanza di cui all'art. 81, § 2, dello stesso regolamento, è sufficiente constatare che, alla data della ricezione del telex in cancelleria, il termine d'impugnazione era già scaduto. Infatti, come la Corte ha deciso nella sentenza 15 gennaio 1987 (Misset, 152/85, Racc. pag. 223, in particolare pag. 234), il termine d'impugnazione, quando è espresso in mesi, scade alla fine del giorno che, nel mese indicato dal termine, è contraddistinto dallo stesso numero del giorno dal quale il termine decorre, cioè il giorno della notifica. La decisione impugnata è stata notificata alla rappresentanza permanente dei Paesi Bassi l'11 luglio 1985, quindi il termine di due mesi per chiederne l'annullamento a norma dell'art. 173, 3o comma, del trattato CEE, è scaduto l'11 settembre 1985 a mezzanotte e il termine d'impugnazione, tenuto conto del termine per la distanza di sei giorni per i Paesi Bassi, contemplato dall'allegato II del regolamento di procedura, è quindi scaduto il 17 settembre 1985 a mezzanotte. Orbene, anche il telex del regno dei Paesi Bassi è stato ricevuto alla Corte solo il 18 settembre 1985.
punto 6
Il ricorso proposto dal regno dei Paesi Bassi deve quindi essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
punto 7
Non emerge invece dal fascicolo che il termine d'impugnazione non sia stato rispettato per i ricorsi proposti dagli altri Stati ricorrenti.

Sentenza › Nel merito

punto 8
Gli Stati membri ricorrenti hanno dedotto due mezzi d'annullamento avverso la decisione impugnata, vale a dire l'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata e l'inosservanza delle forme sostanziali, consistente nell'omessa consultazione previa del Comitato economico e sociale e nell'insufficienza della motivazione della decisione.

Sentenza › Nel merito › Sulla competenza della Commissione

punto 9
Gli Stati membri ricorrenti sostengono che né l'art. 118 né alcun'altra disposizione del trattato autorizzano la Commissione ad adottare una decisione vincolante in un settore che, d'altra parte, rientra nella loro competenza esclusiva. La Repubblica francese precisa che le questioni relative all'ingresso, al soggiorno ed al lavoro dei cittadini dei paesi terzi riguardano la sicurezza degli Stati membri e vanno molto oltre il contesto sociale cui l'art. 118 si riferisce.
punto 10
A questo proposito è opportuno ricordare che l'art. 118 del trattato CEE attribuisce alla Commissione, nel 1o comma, « il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale«. Il 2o comma stabilisce che la Commissione agisce a questo scopo in stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni.
punto 11
Il primo mezzo fa sorgere due problemi distinti, il primo consistente nello stabilire se la collaborazione tra gli Stati membri nel settore sociale, contemplata dall'art. 118, 1o comma, si estenda alle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi e il secondo consistente nell'accertare se l'organizzazione delle consultazioni, che il 2o comma di questa disposizione affida alla Commissione, autorizzi questa istituzione ad emanare norme di natura vincolante. È opportuno esaminare una dopo l'altra queste due questioni.
punto 12
L'art. 117 del trattato, che rientra nel capitolo I dedicato alle disposizioni sociali del titolo III relativo alla politica sociale della Comunità, nel 1o comma enuncia la necessità per gli Stati membri di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e della manodopera consentendo la loro parificazione nel progresso. Ai sensi del 2o comma, questo mutamento risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzazione dei sistemi sociali, sia dalle procedure stabilite dal trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni nazionali.
punto 13
Appunto al fine di questo ravvicinamento l'art. 118 affida alla Commissione il compito di promuovere la stretta collaborazione tra gli Stati membri nel settore sociale, in particolare nei settori relativi all'occupazione e alle condizioni di lavoro.
punto 14
Ne consegue che, benché l'art. 118 del trattato faccia salva la competenza degli Stati membri in campo sociale, sempreché questo non rientri nei settori disciplinati da altre disposizioni del trattato come, ad esempio, quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori, alla politica agricola comune o alla politica comune dei trasporti, la stessa disposizione precisa tuttavia che questa competenza deve esercitarsi nell'ambito della collaborazione fra Stati membri di cui la Commissione cura l'organizzazione.
punto 15
Le tesi sostenute dagli Stati ricorrenti si risolvono nell'assunto che la politica migratoria nei confronti dei paesi terzi non rientra nel settore sociale ai sensi dell'art. 118 o, in subordine, che questa politica migratoria rientra solo parzialmente nel campo sociale.
punto 16
Per quanto riguarda la tesi principale, va detto che la situazione dell'occupazione e, in termini più generali, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro all'interno della Comunità possono risentire della politica seguita dagli Stati membri nei confronti della manodopera proveniente da paesi terzi. Nella motivazione della decisione impugnata, la Commissione dichiara giustamente che è necessario far sì che le politiche migratorie degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi tengano conto delle politiche comuni e delle azioni condotte sul piano comunitario, in particolare nell'ambito della politica comunitaria del mercato del lavoro, onde non comprometterne i risultati.
punto 17
Il fatto che le politiche migratorie seguite dagli Stati membri interessino la politica sociale della Comunità, in particolare in considerazione dell'influenza che esse esercitano sul mercato comunitario dell'occupazione e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori comunitari, era stato riconosciuto dal Consiglio già nella risoluzione del 21 gennaio 1974 riguardante un programma d'azione sociale (GU C 13, pag. 1), nella quale si è riconosciuta la necessità e la volontà politica di promuovere la concertazione delle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi. Esso ha ribadito queste considerazioni nella risoluzione del 9 febbraio 1976, relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (GU C 34, pag. 2), nella risoluzione del 27 giugno 1980, relativa ad orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro (GU C 168, pag. 1), cui la decisione della Commissione si richiama. La decisione si richiama pure alla risoluzione relativa agli orientamenti della politica migratoria, già approvata dal Consiglio e che questo avrebbe poi ufficialmente adottato il 16 luglio 1985 (GU C 186, pag. 3).
punto 18
Non si può quindi fare a meno di constatare che non può essere accolta la tesi secondo la quale la politica migratoria nei confronti dei paesi terzi sarebbe del tutto estranea ai settori sociali per i quali l'art. 118 contempla la collaborazione tra Stati membri.
punto 19
È opportuno esaminare poi la tesi sostenuta in subordine dagli Stati ricorrenti, vale a dire che la decisione impugnata comprende argomenti che esulano dal campo sociale ai sensi dell'art. 118. Gli Stati ricorrenti sostengono a questo proposito che la decisione si propone di istituire un procedimento di consultazione nel settore culturale, perseguendo in particolare « l'integrazione culturale » dei lavoratori cittadini dei paesi terzi.
punto 20
Questa censura riguarda l'art. 1 della decisione impugnata, che include nel procedimento d'informazione e di concertazione il settore della « promozione e dell'integrazione professionale, sociale e culturale » dei lavoratori cittadini dei paesi terzi e dei loro familiari.
punto 21
Per quel che riguarda la promozione dell'integrazione professionale dei lavoratori originari di paesi terzi, si deve dire che essa rientra nel campo sociale ai sensi dell'art. 118, in quanto è intimamente connessa all'occupazione. Lo stesso vale per l'integrazione sociale, nel contesto degli scopi perseguiti dalla decisione impugnata, tutte le volte che si tratta di progetti connessi con i problemi d'occupazione e di condizioni di lavoro e non vi è alcun motivo di ritenere che la decisione abbia inteso attribuire a questa nozione un senso diverso.
punto 22
Per quanto riguarda l'integrazione culturale delle comunità immigrate originarie di paesi terzi, benché possa avere un certo rapporto con gli effetti della politica migratoria, essa si riferisce a queste comunità in generale, senza distinguere i lavoratori migranti dagli altri stranieri, e il suo nesso con i problemi d'occupazione e di condizioni di lavoro è quindi estremamente tenue.
punto 23
La politica migratoria, quindi, può rientrare nel campo sociale ai sensi dell'art. 118 solo per quanto riguarda la situazione dei lavoratori dei paesi terzi, sotto il profilo dell'influenza che essi esercitano sul mercato comunitario dell'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
punto 24
Ne consegue che la decisione impugnata, con l'inclusione della promozione dell'integrazione culturale, in generale, tra gli argomenti di consultazione, ha sconfinato dal campo sociale per il quale l'art. 118 attribuisce alla Commissione il compito di promuovere la collaborazione fra gli Stati.
punto 25
L'argomento della Repubblica francese, secondo il quale l'intero settore della politica degli stranieri sarebbe escluso dal campo sociale in quanto riguarda problemi di pubblica sicurezza, riservati esclusivamente alla competenza degli Stati membri, non può essere accolto. È vero che, nell'ambito del loro regime di polizia degli stranieri, gli Stati membri possono adottare, nei confronti dei lavoratori cittadini di paesi terzi, provvedimenti, vuoi mediante l'adozione di norme nazionali, vuoi mediante la stipulazione di trattati internazionali, informati a considerazioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica e che, per questo motivo, sono di loro spettanza esclusiva, ma ciò non implica che l'intero settore della politica migratoria nei confronti dei paesi terzi rientri necessariamente nella pubblica sicurezza.
punto 26
Va del pari disatteso l'argomento svolto dalla Repubblica francese e dalla Repubblica federale di Germania, secondo il quale l'obbligo di notifica può compromettere eventuali esigenze di segreto o di riservatezza, nell'ipotesi in particolare di negoziati con un paese terzo, dato che la trasmissione dei progetti non è imperativamente prescritta se non al momento in cui sono resi pubblici. D'altro canto, l'art. 4 della decisione invita gli Stati membri a prendere le precauzioni necessarie per garantire il segreto delle informazioni scambiate, obbligo che deve intendersi relativo alle informazioni trasmesse volontariamente prima di essere rese di pubblico dominio.
punto 27
Dopo aver accertato che la decisione impugnata sconfina solo parzialmente dal campo sociale ai sensi dell'art. 118, è opportuno esaminare se il 2o comma dello stesso articolo, il quale stabilisce che la Commissione agisce, tra l'altro, mediante l'organizzazione di consultazioni, le attribuisce il potere di adottare una decisione vincolante per organizzare le consultazioni stesse.
punto 28
A questo proposito si deve osservare che quando un articolo del trattato CEE, nella fattispecie l'art. 118, affida alla Commissione un compito preciso, si deve ammettere, se non si vuole privare di qualsiasi efficacia detta disposizione, che esso le attribuisce, per ciò stesso, necessariamente i poteri indispensabili per svolgere detta missione. È questo il senso in cui va interpretato il 2o comma dell'art. 118, cioè di attribuire alla Commissione tutti i poteri necessari per organizzare le consultazioni. Per provvedere a questa organizzazione di consultazioni, la Commissione deve necessariamente poter obbligare gli Stati membri a trasmetterle le informazioni indispensabili, anzitutto per definire i problemi, in secondo luogo per trarne i possibili orientamenti di un'eventuale futura azione comune degli Stati membri, come pure essa deve poterli obbligare a partecipare alla procedura di consultazione.
punto 29
In effetti, la collaborazione fra Stati, contemplata dall'art. 118, può svolgersi solo nell'ambito di consultazioni organizzate. Se non vi fosse alcuna iniziativa su questo punto, questa collaborazione, pur se voluta dal trattato, rischierebbe di restare lettera morta. La Commissione, poiché ha per l'appunto il compito di promuovere detta collaborazione e di organizzarne la realizzazione, ha il potere di istituire procedimenti di consultazione nel campo sociale cui l'art. 118 si riferisce.
punto 30
È opportuno ricordare che detto potere della Commissione deve limitarsi all'organizzazione di un procedimento di trasmissione di informazioni e di consultazione e che, nell'attuale stato di sviluppo del diritto comunitario, i settori cui si riferiscono l'informazione e la consultazione sono di competenza degli Stati membri. È opportuno d'altro canto osservare che la Commissione pretende, in forza dell'art. 118, soltanto una competenza procedurale per realizzare questo sistema d'informazione e di consultazione che deve sfociare nell'adozione di una posizione comune degli Stati membri.
punto 31
Poiché l'art. 118 fornisce quindi un fondamento specifico per la decisione della Commissione, è superfluo accertare se il risultato perseguito con questa decisione avrebbe potuto ottenersi avvalendosi di altre disposizioni di natura generale del trattato oppure di altri procedimenti che avrebbero richiesto l'intervento di altre istituzioni.
punto 32
Dopo aver riconosciuto che la Commissione, in forza dell'art. 118, può adottare nei confronti degli Stati membri una decisione obbligatoria che istituisca un procedimento d'informazione e di consultazione, è opportuno esaminare se, come sostengono gli Stati ricorrenti, la decisione impugnata esorbiti da siffatto procedimento.
punto 33
Gli Stati ricorrenti sostengono infatti che la decisione non si limita ad organizzare un procedimento di consultazione ma, assegnando uno scopo a questa consultazione, intende prescrivere un risultato, e sconfina quindi dai poteri di natura procedurale della Commissione. In effetti, nell'art. 3, lett. b), la decisione impugnata dispone che la consultazione ha lo scopo di garantire che i progetti, accordi e disposizioni trasmessi siano conformi alle politiche comunitarie nei settori contemplati dalla decisione, ivi compresa la politica relativa all'aiuto allo sviluppo.
punto 34
La Commissione, poiché ha solo il potere, di natura procedurale, di istituire un procedimento di consultazione, non può imporre il risultato da conseguire mediante questa consultazione né impedire agli Stati membri di mettere in atto progetti, accordi o disposizioni che ritenga non conformi alle politiche ed alle azioni comunitarie.
punto 35
L'art. 3, lett. b), quindi, nella parte in cui impone un obbligo preciso agli Stati membri ed intende vietare loro di adottare provvedimenti nazionali o di stipulare accordi che la Commissione giudichi non conformi alle politiche ed azioni comunitarie, va considerato, come hanno giustamente sostenuto gli Stati membri ricorrenti, eccedente dai limiti dei poteri che la Commissione può trarre dall'art. 118.
punto 36
Da quanto precede discende che gli Stati ricorrenti a buon diritto chiedono l'annullamento della decisione impugnata, in quanto la Commissione non era competente ad estendere, nell'art. 1, l'oggetto della procedura di consultazione ai settori relativi all'integrazione culturale dei lavoratori cittadini dei paesi terzi e dei loro familiari; ad attribuire, mediante l'art. 3, lett. b), alla consultazione lo scopo di garantire la conformità dei progetti di provvedimenti nazionali e di accordi alle politiche ed azioni comunitarie.

Sentenza › Nel merito › Sull'osservanza delle forme prescritte ad substantiam › — Sull'omessa consultazione del Comitato economico e sociale

punto 37
Gli Stati ricorrenti sostengono che la decisione, anche ammesso che rientri nella competenza della Commissione, dev'essere annullata in quanto adottata senza sentire il Comitato economico e sociale. Questa formalità sarebbe imposta dall'art. 118, 3o comma, per i pareri che la Commissione deve adottare e a maggior ragione sarebbe indispensabile in caso di adozione di una decisione, ipotesi nella quale dovrebbe sicuramente essere considerata di natura sostanziale.
punto 38
A questo proposito, è opportuno rilevare che il Comitato economico e sociale, composto di rappresentanti degli ambienti socioeconomici, ha il compito di consigliare il Consiglio e la Commissione sulle soluzioni da adottarsi nei confronti di problemi concreti in materia economica e sociale e di fornire pareri basati sulle sue competenze e conoscenze specifiche.
punto 39
Sotto quest'aspetto l'art. 118, 3o comma, prescrive l'obbligo di sentire il Comitato economico e sociale, non già per gli studi e per l'organizzazione di consultazioni, bensì unicamente per i pareri con i quali la Commissione può proporre l'adozione di provvedimenti concreti circa i quali è utile conoscere l'atteggiamento degli ambienti socioeconomici. Ciò non avviene quando la Commissione decide di ottenere informazioni o di organizzare una riunione; in questo caso si tratta infatti di decisioni di natura puramente preparatoria e procedurale le quali, per definizione, non riguardano questioni sostanziali che possano richiedere da parte del Comitato economico e sociale una valutazione di natura socioeconomica.
punto 40
Di conseguenza, il mezzo relativo all'omessa consultazione del Comitato economico e sociale va respinto.

Sentenza › Nel merito › Sull'osservanza delle forme prescritte ad substantiam › — Sulla motivazione

punto 41
Il mezzo relativo al difetto di motivazione, in quanto la decisione impugnata si riferirebbe alla risoluzione del 16 luglio 1985, la quale, non essendo affatto vincolante, non può costituire un fondamento giuridico valido, va respinto dato che il fondamento dell'autorizzazione è costituito dall'art. 118 richiamato nella decisione, giacché la risoluzione in questione non era del resto ancora stata adottata ufficialmente al momento dell'emanazione della decisione.
punto 42
Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata in quanto la Commissione non era competente ad estendere, con l'art. 1, l'oggetto del procedimento di notifica e di concertazione ai settori relativi all'integrazione culturale dei lavoratori cittadini dei paesi terzi e dei loro familiari, e ad attribuire, nell'art. 3, lett. b), alla concertazione lo scopo di garantire la conformità dei progetti di provvedimenti nazionali e di accordi alle politiche ed azioni comunitarie.
punto 43
I ricorsi sono respinti per la parte restante.

Sentenza › Sulle spese

punto 44
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma del § 3, 1o comma, dello stesso articolo, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più punti, ovvero per motivi eccezionali. Il ricorso promosso dal regno dei Paesi Bassi è stato dichiarato irricevibile e quindi si devono porre a carico di questa parte le spese relative al ricorso stesso. I mezzi dedotti negli altri ricorsi dagli Stati ricorrenti nonché dagli intervenienti a loro sostegno sono stati accolti solo in parte e quindi non vi è motivo di porre tutte le spese a carico della Commissione, bensì di lasciare a ciascuno, ivi compresi gli intervenienti, le spese da esso sostenute.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il ricorso proposto nella causa 284/85 dal regno dei Paesi Bassi è irricevibile in quanto tardivo. 2) Il regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. 3) La decisione della Commissione 8 luglio 1985, n. 381, che istituisce un procedimento di comunicazione preliminare di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi, è annullata in quanto la Commissione non era competente ad estendere, con l'art. 1, l'oggetto del procedimento di notifica e di concertazione ai settori relativi all'integrazione culturale dei lavoratori cittadini dei paesi terzi e dei loro familiari, e ad attribuire, con l'art. 3, lett. b), alla concertazione lo scopo di garantire la conformità dei progetti di provvedimenti nazionali e di accordi alle politiche ed azioni comunitarie. 4) I ricorsi sono respinti per la parte restante. 5) Nelle cause 281/85, 283/85, 285/85 e 287/85, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, ivi compresi gli intervenienti.

Firme

Mackenzie Stuart, Galmot, Kakouris, O'Higgins, Schockweiler, Bosco, Koopmans, Due, Everling, Bahlmann, Joliét, Moitinho de Almeida, Rodríguez Iglesias Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 luglio 1987. Il cancelliere: P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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