Sez. 5, Sentenza n. 36928 del 24/10/2025 Ud. (dep. 12/11/2025) Rv. 288902-01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Appello - Proscioglimento per particolare tenuità del fatto - Valutazione della “condotta susseguente al reato” - Deduzione con i motivi nuovi - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI
In tema di impugnazioni, è ammissibile il motivo nuovo di appello che invoca il proscioglimento per particolare tenuità del fatto sulla base del parametro di valutazione, inserito dall'art. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della "condotta susseguente al reato", ancorché tale ipotesi di proscioglimento non sia stata oggetto dell'appello principale, se quest'ultimo sia stato presentato prima dell'entrata in vigore della disposizione appena citata.
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)