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Sez. L, Sentenza n. 8402 del 16/11/1987 (Rv. 455958 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATO DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - QUANTIFICAZIONE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL LICENZIAMENTO E LA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455958-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATO DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - QUANTIFICAZIONE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL LICENZIAMENTO E LA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE - CRITERI.*

Nel caso in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento ed il lavoratore sia reintegrato nel posto di lavoro in ottemperanza al comando giudiziale, la quantificazione del danno da lui subito, e che il datore di lavoro è obbligato a risarcire, deve essere effettuata tenendosi conto, come normale parametro, della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato. Pertanto il danno relativo al periodo compreso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione si identifica, per ciò che riguarda quello eccedente le cinque mensilità dovute ex lege, nella retribuzione non percepita, in ordine alla quale il lavoratore non deve quindi fornire prova alcuna, salvo che non alleghi di aver subito un danno maggiore, mentre il datore di lavoro può fornire la prova dell'aliunde perceptum da parte del lavoratore. (Conf 2761/85, mass n 440538).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)