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Sez. 5, Sentenza n. 176 del 03/02/1971 Ud. (dep. 20/04/1971) Rv. 117624 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CRITERI DI VALUTAZIONE IN RAPPORTO AL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
Stato
decisa il 1971-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117624-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CRITERI DI VALUTAZIONE IN RAPPORTO AL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*

Il momento consumativo del reato di emissione di assegno a vuoto e da fissarsi nella data in cui dell'assegno si fa uso conformemente alla sua naturà data che, in Mancanza di prova diversa, deve ritenersi coincidente con quella della emissione, risultante dal titolo. Ed e quindi esclusivamente con riferimento a tale data che deve farsi il giudizio circa la sussistenza della maggiore gravita, sulla base degli elementi obiettivi e subiettivi della fattispeciè il numero elevato degli assegni, l'entita rilevante del loro importo, il periodo ristretto di tempo in cui sono stati emessi, i precedenti penali specifici del reo. (V 115616, 115053, anno 1970, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)