Sez. 3, Sentenza n. 12123 del 21/12/1990 (Rv. 470254 - 01)
MUTUO - MUTUANTE - CONSEGNA DELLE COSE MUTUATE - ACCREDITAMENTO IN CONTO A FAVORE DEL MUTUATARIO - SUFFICIENZA - CESSAZIONE RETROATTIVA DELLA REALITÀ DEL MUTUO PER LA DISPONIBILITÀ E NON L'IMPIEGO DEL NUMERARIO - ESCLUSIONE.*
MUTUO - MUTUANTE - CONSEGNA DELLE COSE MUTUATE - ACCREDITAMENTO IN CONTO A FAVORE DEL MUTUATARIO - SUFFICIENZA - CESSAZIONE RETROATTIVA DELLA REALITÀ DEL MUTUO PER LA DISPONIBILITÀ E NON L'IMPIEGO DEL NUMERARIO - ESCLUSIONE.*
Nel mutuo la traditio rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto della somma mutuata a favore del mutuatario ed in genere ponendo la somma mutuata nella disponibilità giuridica del mutuatario stesso e, una volta avvenuta la traditio, la realità del mutuo non può retroattivamente venir meno in ragione della maggiore o minore durata del tempo in cui permane la disponibilità del numerario, o del titolo rappresentativo di esso, nelle mani del mutuatario, prima che alla somma sia dato l'impiego dal mutuatario medesimo (o anche dal predetto d'accordo con il mutuante) divisato. (V 1422/78, mass n 390793; (V 2251/73, mass n 365516).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)