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Sez. 1, Sentenza n. 11045 del 05/10/1999 (Rv. 530460 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO | Mancanza di pubblicità - Conseguenze - Invalidità - Esclusione - Inopponibilità ai terzi - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530460-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO

Nel caso di recesso di socio di società di persone, il difetto di pubblicità del recesso non incide sulla validità dello stesso - che produrrà i suoi effetti nei confronti della società e degli altri soci per quanto attiene alla divisione degli utili, se esistenti, ed alla liquidazione della quota sociale -, ma lo rende inopponibile ai terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)