Sez. 1, Sentenza n. 11045 del 05/10/1999 (Rv. 530460 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO | Mancanza di pubblicità - Conseguenze - Invalidità - Esclusione - Inopponibilità ai terzi - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO
Nel caso di recesso di socio di società di persone, il difetto di pubblicità del recesso non incide sulla validità dello stesso - che produrrà i suoi effetti nei confronti della società e degli altri soci per quanto attiene alla divisione degli utili, se esistenti, ed alla liquidazione della quota sociale -, ma lo rende inopponibile ai terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2290
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)