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Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 07/07/1994 (Rv. 487310 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Forma e valore | Distinzione dal contratto definitivo - Stipula di un contratto definitivo - Unica fonte delle obbligazioni e dei diritti inerenti al negozio voluto - Modalità e condizioni del contratto definitivo difformi da quelle previste nel preliminare - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487310-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Forma e valore

L'elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volonta delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare. Da ciò consegue che allorché le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, siano poi addivenute alla stipulazione di un contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina con riguardo alle modalità e condizioni può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto accordo novativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)