Sez. 3, Sentenza n. 9155 del 05/07/1983 Ud. (dep. 03/11/1983) Rv. 160988 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PRESUPPOSTO - SUDDIVISIONE DI UN TERRENO IN LOTTI - COMPROMISSIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATORIE DEL COMUNE - CONSEGUENZE.*
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PRESUPPOSTO - SUDDIVISIONE DI UN TERRENO IN LOTTI - COMPROMISSIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATORIE DEL COMUNE - CONSEGUENZE.*
La nozione di lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di area non autorizzato, realizzato in violazione della riserva di programmazione del territorio in favore dell'autorità comunale. La gravità di tale reato sta nella compromissione delle autonome scelte programmatorie dell'uso del territorio riservate per legge al comune e nel conseguente condizionamento della P.a. Ad eseguire, ove del caso, opere di urbanizzazione in un tempo ed in un luogo in cui non erano previste. La Forma con cui tale reato può realizzarsi è diversa, partendo da un dato comune irrinunciabile costituito dalla suddivisione di un terreno in porzioni suscettibili di sfruttamento edilizio. (Conf mass n 157377).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)