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Sez. L - , Sentenza n. 20765 del 17/08/2018 (Rv. 650306 - 03)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Rapporto di lavoro - Diritti quesiti - Anzianità di servizio - Art. 4, comma 3, del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. in l. n. 236 del 1995 - Interpretazione.
Stato
decisa il 2018-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650306-03

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

Nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, per cui l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. in l. n. 236 del 1995, si interpreta nel senso che, al momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica, doveva essere riconosciuta all'ex lettore l'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità medesima ed ai connessi profili previdenziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4 com. 3, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)