Sez. L, Sentenza n. 4896 del 30/07/1980 (Rv. 408731 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO PRIVO DI STABILITA - INTERESSI SUI CREDITI DI LAVORO - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO PRIVO DI STABILITA - INTERESSI SUI CREDITI DI LAVORO - APPLICABILITA.*
La sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro di cui agli artt 2948 n 4, 2955 n 2 e 2956 n 1 cod civ, in costanza di rapporto di lavoro, senza garanzia di stabilita, si applica anche agli interessi dovuti sui predetti crediti, costituendo gli stessi oggetto di una obbligazione accessoria, che partecipano della natura della obbligazione principale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)