Sez. L, Sentenza n. 1972 del 19/03/1983 (Rv. 426822 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - PRESUPPOSTI.*
Per poter pronunciare condanna alle spese a carico del lavoratore rimasto soccombente in una controversia previdenziale, occorre tanto che la pretesa appaia prima facie infondata quanto che rimanga accertata, sia pure attraverso valutazioni presuntive, la consapevolezza dell'attore della manifesta infondatezza della sua pretesa o, almeno, l'inconsideratezza del suo agire, cioè la Mancanza di diligenza e di prudenza nella preventiva valutazione del fondamento della pretesa stessa. (Conf 3577/82, mass n 421540; (Conf 2911/82, mass n 420802; (Conf 308/80, mass n 403696).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)