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Sez. 1, Sentenza n. 3189 del 11/02/2008 (Rv. 601439 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione del danno da parte della sentenza di merito - Riconoscimento della rivalutazione e degli interessi - Ricorso per cassazione fondato sulla natura di valuta del relativo debito - Sopravvenienza della sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale - Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Stato
decisa il 2008-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601439-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, a seguito della sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l' incostituzionalità, il comma 7 bis dell'art. 5 bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui non prevedeva l'integrale ristoro del danno da occupazione acquisitiva, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, nel liquidare il danno, abbia riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fondato sul rilevo che il relativo debito ha natura di debito di valuta in quanto analogo a quello dell'indennità di espropriazione. (La S.C. ha precisato che, per effetto della citata pronuncia della Corte costituzionale, il comma 7 bis - introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - dell'art. 5 bis, del decreto 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, non è più applicabile nei giudizi pendenti alla data di pubblicazione della predetta sentenza, aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativi, per la cui determinazione si deve fare riferimento al valore di mercato del suolo illegittimamente acquisito alla mano pubblica, non potendo comunque la misura del risarcimento in tal modo determinabile superare quella effettuata dal giudice di merito con la sentenza che sia stata impugnata dalla sola amministrazione).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)