Sez. 1, Sentenza n. 5293 del 15/10/1996 Cc. (dep. 06/11/1996) Rv. 205841 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine per proporla - Incertezza sul "dies a quo" - Non può ritorcersi contro il ricusante - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
L'incertezza sul "dies a quo" relativo al termine per proporre dichiarazione di ricusazione non può costituire motivo di decadenza della facoltà di presentarla, date la natura eccezionale delle norme che prevedono termini decadenziali e l'impossibilità di una loro interpretazione estensiva. (Fattispecie relativa a situazione, in cui la conoscenza della causa di ricusazione, sicura il 3 luglio 1996, era stata preceduta da una zona grigia, nella quale era solo ipotizzabile, ma non provato, che quella causa fosse divenuta nota alla parte. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto tempestiva la ricusazione proposta il 5 luglio 1996). (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)