Sez. L, Sentenza n. 5296 del 07/05/1993 (Rv. 482270 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Preesistenza | Attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità - Ammissibilità - Condizione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Preesistenza
Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 222 del 1984, la preesistenza all'instaurazione del rapporto assicurativo di infermità che limitino le capacità lavorative dell'assicurato non preclude l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità, purché vi sia stato successivo aggravamento delle condizioni fisiopsichiche dell'assicurato tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionamento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)