Sez. 5, Sentenza n. 18368 del 09/12/2003 Ud. (dep. 21/04/2004) Rv. 229229 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Diminuente - Presupposti di operatività - Successivamente al calcolo della pena determinata con il rispetto delle norme sostanziali del codice penale, in particolare dell'art. 78 cod. pen. - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
La riduzione della pena in seguito al giudizio abbreviato, risolvendosi in un'operazione puramente aritmetica di natura processuale conseguente alla scelta del rito ad opera dell'imputato, deve essere eseguita dal giudice logicamente e temporalmente dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme di natura sostanziale previste dal codice penale, in particolare della previsione di cui all'art. 78 cod. pen., diretta a temperare il principio del cumulo materiale della pena, per la quale non può essere superato il limite di anni trenta anche in caso di aumento derivante dalla continuazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato la sentenza della Corte di appello che ha operato l'obbligatoria riduzione di un terzo sulla pena complessiva determinata per effetto della continuazione in anni trentatre, senza la previa riduzione ad anni trenta per effetto dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)