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Sez. 6, Sentenza n. 7949 del 18/04/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 201847 - 01

Stupefacenti - In genere | Acquisto ed ulteriori attività punibili a norma dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Concorso di reati - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201847-01

Stupefacenti - In genere

In materia di reati concernenti gli stupefacenti - in forza del principio consensualistico che non richiede che l'acquirente acquisti la materiale disponibilità della droga - quanto alla possibilità di concorso tra le ipotesi di acquisto e le ulteriori attività punibili, ove il medesimo soggetto consegua la proprietà dello stupefacente, con l'automatico effetto traslativo si consuma, almeno di norma, l'integrale disvalore della condotta. Una scelta interpretativa che pare correttamente giustificarsi proprio perché, la conseguita detenzione equivale all'attribuzione del potere di disposizione; con la conseguenza che la cessione, la vendita e la distribuzione, l'importazione e gli ulteriori comportamenti descritti dall'art. 73, 1 comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 costituiscono, in quanto modalità di esercizio di quel potere, un posto fatto non punibile. (Fattispecie in tema di concorso tra acquisto e tentata importazione di droga).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)