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Sez. 2, Sentenza n. 381 del 13/01/1995 (Rv. 489682 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Mancata pronuncia su una istanza istruttoria o mancato esame di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione impugnata - Vizio di omessa o insufficiente motivazione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489682-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata, ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria, non integrano di per sè il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)