Sez. 2, Sentenza n. 2946 del 19/09/1968 (Rv. 335727 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE- PERTINENZA - NECESSITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GIUDIZIO IMPLICITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE- PERTINENZA - NECESSITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GIUDIZIO IMPLICITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il giudizio, esplicito od implicito, sulla pertinenza e necessita di nuove prove in appello, rispetto alle acquisizioni probatorie di primo grado, e riservato al potere discrezionale del giudice di merito e, pertanto, non e sindacabile in Cassazione. Il giudizio implicito puo ben scaturire dalla motivazione, dalla quale risulti che il giudice ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza sull'esistenza o non dei fatti posti a fondamento delle istanze delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)