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Sez. 2, Sentenza n. 2946 del 19/09/1968 (Rv. 335727 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE- PERTINENZA - NECESSITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GIUDIZIO IMPLICITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335727-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE- PERTINENZA - NECESSITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GIUDIZIO IMPLICITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il giudizio, esplicito od implicito, sulla pertinenza e necessita di nuove prove in appello, rispetto alle acquisizioni probatorie di primo grado, e riservato al potere discrezionale del giudice di merito e, pertanto, non e sindacabile in Cassazione. Il giudizio implicito puo ben scaturire dalla motivazione, dalla quale risulti che il giudice ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza sull'esistenza o non dei fatti posti a fondamento delle istanze delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)