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Sez. L, Ordinanza n. 157 del 15/03/1984 (Rv. 433833 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - SISTEMA DI NON AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DISCIPLINA EX ART. 18, TERZO COMMA, DEL D.P.R. N. 488 DEL 1968 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA IN RELAZIONE ALL'ART. 38, SECONDO COMMA, COST. - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433833-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - SISTEMA DI NON AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DISCIPLINA EX ART. 18, TERZO COMMA, DEL D.P.R. N. 488 DEL 1968 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA IN RELAZIONE ALL'ART. 38, SECONDO COMMA, COST. - LIMITI.*

L'art. 18 terzo comma del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, sulla pensione di Invalidità (nonché di vecchiaia) a carico delle assicurazioni obbligatorie ed in favore di esercenti attività commerciali (nonché in favore di altri lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS ed appartenenti alle categorie elencate nella norma medesima), si inserisce in un sistema di non automaticità delle prestazioni assicurative nei confronti di detti soggetti (a differenza di quanto si verifica, entro certi limiti, per i lavoratori subordinati), condizionando le prestazioni stesse all'effettivo versamento dei prescritti contributi, anche con riferimento a periodi successivi alla data di presentazione della domanda di pensione. Riguardo a tale norma, la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 secondo comma della Costituzione, è manifestamente infondata, alla stregua del primo di detti precetti costituzionali, in quanto la difformità di trattamento degli esercenti attività commerciali, rispetto ai lavoratori subordinati, trova giustificazione nell'obiettiva diversità delle rispettive situazioni, non è invece manifestamente infondata, alla stregua del secondo, nella parte in cui la norma stessa implicitamente nega la pensione pure nel caso in cui il requisito contributivo non risulti soddisfatto a causa di ritardi verificatisi, con violazione dei termini imposti dall'art. 36 della legge 27 novembre 1960 n. 1397, nelle procedure di formazione degli elenchi e dei ruoli degli assicurati e nelle conseguenti attività di esazione ed accredito dei contributi all'INPS, atteso che un siffatto principio viene a disconoscere il trattamento previdenziale dei suddetti lavoratori autonomi per fatti imputabili ad altri soggetti.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 36 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)