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Sez. 2, Sentenza n. 5562 del 01/03/1984 Ud. (dep. 13/06/1984) Rv. 164802 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DIFFERENZA - INDICAZIONE DEL DOMICILIATARIO - NECESSITÀ AI FINI DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO.*
Stato
decisa il 1984-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164802-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DIFFERENZA - INDICAZIONE DEL DOMICILIATARIO - NECESSITÀ AI FINI DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO.*

L'elezione di domicilio si differenzia dalla dichiarazione di domicilio non solo per la scelta di un luogo da parte dell'imputato, ma anche per l'indicazione di un destinatario delle notifiche (domiciliatario). In Mancanza di tale indicazione, non esiste elezione, ma semplice dichiarazione di domicilio. (Conf mass n 155768).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)