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Sez. 1, Sentenza n. 18458 del 19/09/2005 (Rv. 584698 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO | Dichiarazione del fallimento del socio occulto receduto - Termine annuale - Decorrenza - Riferimento alla data di conoscenza del recesso da parte dei terzi - Necessità - Ragioni - Riferimento alla data della dichiarazione di fallimento della società - Esclusione - Fattispecie in tema di socio occulto di società di fatto occulta.
Stato
decisa il 2005-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584698-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO

La decorrenza del termine annuale per la dichiarazione del fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile di una società di fatto, in estensione del fallimento sociale, non può farsi risalire alla data del suo recesso, né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società - cui consegue soltanto lo scioglimento dell'ente collettivo (art. 2308 cod. civ.), e non la sua estinzione - ma deve essere ricondotta, in ossequio al principio di certezza delle situazioni giuridiche, alla data in cui lo scioglimento del rapporto del socio con la società sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, senza che possa invocarsi, in contrario, la sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 2000 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 147 legge fall., nella parte in cui non prevede, ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile, il termine annuale dalla perdita di tale qualità - giacché la stessa Corte costituzionale ha chiarito (ordinanza n. 321 del 2002) come detta sentenza abbia considerato esclusivamente l'ipotesi in cui la perdita della qualità di socio sia stata regolarmente pubblicizzata, non essendo tra loro equiparabili - proprio in relazione alla necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche - la situazione del socio receduto di una società regolarmente costituita e registrata e quella del socio di una società irregolare, perché non iscritta nel registro delle imprese o addirittura occulta. (Alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha quindi negato validità alla tesi del ricorrente, secondo cui il termine annuale per la dichiarazione del proprio fallimento, quale socio occulto di una società di fatto, anch'essa occulta, per la gestione di una farmacia, doveva farsi decorrere dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento del titolare della farmacia, sia perché tale sentenza era sottoposta, ai sensi dell'art. 17 legge fall., a forme di pubblicità, che sostituirebbero la pubblicazione del recesso del socio di fatto, sia perché, comunque, con l'acquisizione da parte del curatore fallimentare, l'azienda farmaceutica aveva smesso di operare).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)