diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20928 del 03/10/2014 (Rv. 632515 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Mutamento delle deduzioni ed inserimento di nuovi temi di indagine - Inammissibilità - Eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione - Successiva deduzione della nullità per omessa allegazione dei documenti richiamati - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2014-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632515-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario di secondo grado il "thema decidendum" è delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi d'impugnazione avverso l'atto impositivo dedotte col ricorso introduttivo, non essendo consentito un mutamento delle deduzioni ovvero l'inserimento di temi d'indagine nuovi. Ne consegue che è inammissibile la formulazione in sede di gravame dell'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per omessa allegazione di documenti in esso richiamati "per relationem" qualora con il ricorso introduttivo sia stata eccepita la nullità per carenza di motivazione per l'inadeguata rappresentazione dei fatti e delle ragioni fondanti la pretesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)