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Sez. 3, Sentenza n. 1175 del 27/05/1971 Ud. (dep. 17/12/1971) Rv. 119585 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - DECRETO PENALE DI CONDANNA - REATO PERMANENTE - INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA DALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE - REVOCA DEL DECRETO A SEGUITO DI OPPOSIZIONE E DI COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE ALL'UDIENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1971-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119585-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - DECRETO PENALE DI CONDANNA - REATO PERMANENTE - INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA DALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE - REVOCA DEL DECRETO A SEGUITO DI OPPOSIZIONE E DI COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE ALL'UDIENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: AMNISTIA.*

Il decreto penale interrompe la permanenza del reato dalla data della notifica all'imputato, indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione e di comparizione dell'imputato all'udienza, il decreto sia revocato di diritto. (nella fattispecie e stata ritenuta applicabile l'amnistia). (contra 114140 anno 1970; 109785, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)