Sez. 2, Sentenza n. 2757 del 07/10/1971 (Rv. 353927 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - DELLE DOMANDE E DEGLI ATTI DIFENSIVI - ELEMENTI DEI QUALI DEVE TENER CONTO IL GIUDICE D'APPELLO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - DELLE DOMANDE E DEGLI ATTI DIFENSIVI - ELEMENTI DEI QUALI DEVE TENER CONTO IL GIUDICE D'APPELLO.*
L'interpretazione della domanda e dell'attivita defensionale, ai fini della qualificazione giuridica dell'Azione proposta, spetta al giudice di merito, salvi i limiti del Sindacato di legittimita. Nella suddetta interpretazione, pero, il giudice di merito non puo trascurare l'esame e la valutazione di elementi di certa decisivita e di sicura Rilevanza, quali le conclusioni rassegnate dalle parti dinanzi al giudice di primo grado, che fissano il thema decidendum, l'esame dell'attivita defensionale delle parti su punti decisivi, le conclusioni formulate nell'atto di appello, che, insieme con i motivi, stabiliscono i limiti dell'impugnazione e i punti sui quali e devoluto il riesame del giudice di secondo grado. (nella specie, i giudici di merito non avevano preso in considerazione le conclusioni formulate dall'attrice in primo grado). (V 3751'69, mass n 344018; 3481'69, mass n 343610).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)