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Sez. L, Sentenza n. 294 del 25/01/1975 (Rv. 373509 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE - PRESUPPOSTO - CONTESTAZIONE DEL FATTO - NECESSITA - FATTI INCONTROVERSI - NECESSITA DI PROVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373509-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE - PRESUPPOSTO - CONTESTAZIONE DEL FATTO - NECESSITA - FATTI INCONTROVERSI - NECESSITA DI PROVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Secondo il sistema dettato dall'art 2697 cod civ, ogni parte in causa deve provare l'assunto dal quale intende dedurre conseguenze giuridiche in proprio favore; tuttavia, l'Onere in questione presuppone la contestazione, esplicita od implicita, di quanto dedotto dalla controparte, con la conseguenza che i fatti ammessi o non contestati non debbono necessariamente essere provati, salvo che la legge richieda per essi la prova scritta. (Conf 1845/73, mass n 364850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)