Sez. 2, Sentenza n. 2000 del 22/07/1966 (Rv. 323882 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il divieto di prendere in Sede di rinvio conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata viene meno solo nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accoglimento del ricorso, i termini della controversia, che il giudice di rinvio e chiamato a decidere, si configurino in modo diverso da quello delineato dalle parti nelle precedenti fasi del giudizio e sorga, conseguentemente, la necessita di illustrare ed eventualmente istruire questioni di diritto o di fatto, che siano risultate rilevanti per la decisione della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)