Sez. L - , Ordinanza n. 1401 del 22/01/2021 (Rv. 660175 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Cessazione - Quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare - Determinazione - Criteri - Rivalutazione di un fattore della produzione per cause estranee all’apporto del familiare - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE
In tema di impresa familiare, la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare va determinata, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto, e non della sua effettiva incidenza causale sul loro conseguimento, in relazione al valore complessivo dell'impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell'andamento del mercato; ne deriva che, nella liquidazione della quota del familiare al momento della cessazione, va inclusa anche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all'attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell'impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva espunto dal calcolo della quota l'aumento di valore di mercato degli immobili imputabile all'introduzione della moneta unica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)