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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21353 del 26/07/2021 (Rv. 662007 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - COSTI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE | Componente di reddito ad efficacia pluriennale - Rivalsa di portafoglio - Applicabilità art. 109, comma 1, seconda parte del d.P.R. n. 917 del 1986 - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662007-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - COSTI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE

In tema di deduzione fiscale di costi pluriennali, in relazione alla rivalsa di portafoglio il principio di competenza di cui all'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 si applica con riguardo alla seconda parte del suo comma 1, laddove prescrive che i costi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui diventi certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare, atteso che rispetto al "portafoglio clienti" possono verificarsi situazioni contingenti, eccezionali o, comunque, anomale, riconducibili a situazioni obiettive, che non consentono di identificare il valore dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)